Il diritto alla portabilità del dato in condominio

Il diritto alla portabilità del dato in condominio

Il diritto alla portabilità è uno dei nuovi diritti previsti dal Regolamento. Non è contemplato, infatti, nel Codice della privacy, di cui al Dlgs 196/2003. È una disposizione che si conosce soprattutto tra i consumatori in relazione alla portabilità del numero telefonico o delle utenze energetiche. Si tratta di quel diritto che permette di ricevere dati personali trattati da un titolare e conservarli su un supporto personale o un cloud privato in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli necessariamente a un altro titolare (come recuperare l’elenco dei brani musicali preferiti detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire quante volte si sono ascoltati determinati brani). Oppure consente di trasmettere dati personali da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento (ad esempio, un diverso fornitore di servizi).

Le condizioni per l’esercizio

Non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi, non si applica agli archivi o registri cartacei) e sono previste specifiche condizioni per il suo esercizio. In particolare, sono «portabili»:

a) i dati trattati con il consenso dell’interessato o sulla base di un contratto stipulato con l’interessato (questo diritto, quindi, non si applica ai dati il cui trattamento si fonda sull’interesse pubblico o sull’interesse legittimo del titolare, per esempio);

b) i dati che siano stati «forniti» dall’interessato al titolare (si veda, per approfondimenti, il Considerando 68 del Regolamento Ue 16/679).

ll diritto alla portabilità non si applica invece ai «dati inferenziali» né ai «dati derivati» (come l’esito di una valutazione concernente la salute di un utente o il profilo creato per attribuire uno score creditizio).

Presupposti per l’applicazione in ambito condominiale

Presupposto ulteriore per l’applicazione del diritto è che l’esercizio dello stesso non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Il titolare deve essere, inoltre, in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall’interessato, se tecnicamente possibile. Questa situazione, nell’ambito condominiale, può trovare rilievo con la casistica del passaggio delle consegne, laddove avvenga il passaggio dell’anagrafica acquisita dal precedente amministratore tra il gestionale di questi e quello del nuovo amministratore. In tali casi, il trattamento è automatizzato, i dati sono comunicati dall’interessato condòmino in virtù di un contratto di mandato stipulato tra l’amministratore e i condòmini amministrati e, infine, i dati pervengono per il tramite della compilazione del documento dell’anagrafica, con i dati forniti dal condomino stesso.

L’esempio più noto: il trasferimento dell’anagrafica

Il trasferimento dell’anagrafica condominiale, quindi, rappresenta un classico esempio di portabilità del dato e legittima il condòmino a esercitarne il relativo diritto. Il gruppo di lavoro articolo 29 con provvedimento del 13 dicembre 2016, ha pubblicato le Faq sul diritto dalla portabilità dei dati volte a favorire la corretta comprensione del diritto in questione, attraverso un’iconografia. Nella stessa sono illustrati e spiegati i requisiti e le caratteristiche del diritto alla portabilità con particolare riguardo ai diritti di terzi interessati i cui dati siano potenzialmente compresi fra quelli «relativi all’interessato» di cui quest’ultimo chiede la portabilità (versione italiana con le relative Faq disponibile su: Infografica - Diritto alla portabilità dei dati.pdf). La norma consente, applicandone il sotteso diritto nel condominio, che l’amministratore uscente non deve ostacolare il passaggio dei dati dell’anagrafica dal proprio gestionale a quello del nuovo amministratore, senza che quest’ultimo debba interessare il condomino nell’acquisizione delle informazioni che lo riguardano. Dal momento che - per la trasmissione dei dati da un titolare all’altro - la disposizione prevede che si utilizzino formati interoperabili, i titolari del trattamento (amministratori uscenti) che ricadono nel campo di applicazione di questo diritto devono adottare le misure necessarie a produrre i dati richiesti in un formato che possa essere acquisibile dagli altri soggetti subentranti nel contratto (amministratori entranti). Questo significa anche che i vari gestionali, usati per le attività di amministrazione condominiale dagli operatori del settore, devono essere in grado di dialogare tra loro (pena l’inutilizzabilità degli stessi da parte dell’amministratore) in quanto non consentirebbero l’attuazione del suddetto principio. Da ciò consegue che, laddove accada, come purtroppo nella pratica a volte succede, che l’amministratore osteggi il passaggio delle consegne e, quindi, non consegni l’anagrafica in un formato interoperabile, oppure non la consegni per niente, si espone oltre che ai profili civilistici ed eventualmente penalistici derivanti dal reato di appropriazione indebita, anche ai profili derivanti dalla mancata applicazione delle norme sul trattamento dei dati personali per violazione dell’articolo 20 del Gdpr, con i conseguenti rischi sanzionatori e risarcitori previsti dalla norma europea e dal Codice privacy (Dlgs 196/2003, come modificato dal Dlgs 101/2018.



Avv. Carlo Pikler Responsabile Centro Studi Privacy and Legal Advice

Estratto dal Il sole 24 Ore Condominio
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